Sono state completate le operazioni di verifica dei voti e quindi proclamati i nuovi 30 consiglieri che siederanno sugli scranni di Palazzo Campanella. Il dato definitivo ed ufficiale assegna alla maggioranza di centrodestra 20 seggi, incluso quello della presidente Jole Santelli.
ECCO tutti i nomi e gli eletti lista per lista.
La maggioranza di centrodestra è così composta:
Forza Italia (5 seggi): Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta, Domenico Tallini, Gianluca Gallo, Antonio De Caprio;
Lista Santelli Presidente (2 seggi): Vito Pitaro e Pierluigi Caputo;
Lista Casa delle libertà (2 seggi) Giacomo Crinò e Baldo Esposito;
Fratelli d’Italia (4 seggi) Domenico Creazzo, Giuseppe Neri, Filippo Pietropaolo, Luca Morrone;
Lega (4 seggi) Tilde Minasi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Pietro Molinaro; infine per l’Udc (2 seggi) Nicola Paris e Rosalbino Cerra.
Al momento sembra esserci qualche ricorso pertanto in corso d'opera qualcosa potrebbe cambiare.
L’opposizione di centrosinistra conta 11 consiglieri, compreso il candidato presidente Pippo Callipo.
Partito Democratico (5 seggi): Carlo Guccione, Domenico Bevacqua, Libero Notarangelo, Luigi Tassone e Nicola Irto;
“Io resto in Calabria” (3 seggi): Marcello Anastasi, Francesco Pitaro e Graziano Di Natale,
Democratici progressisti (2 seggi): Giuseppe Aieta e Flora Sculco.
La GIUNTA. ESTRATTO DALLO STATUTO
CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
Articolo 33
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall’insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell’art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
8. bis) Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce. (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15)
LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Il Consiglio regionale si riunirà il 9 marzo, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla
elezione del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali
in rappresentanza delle opposizioni.
Articolo 2
(Prima convocazione)
1. La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.
Articolo 3
(Prima seduta)
1. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all’elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.
2. I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.
CAPO II
Del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
Articolo 4
(Costituzione dell’Ufficio di Presidenza)
1. Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Articolo 5
(Elezione del Presidente)
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Articolo 6
(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)
1. Dopo l’elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all’elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.
2. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Articolo 7
(Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza)
1. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Articolo 8
(Attribuzioni del Presidente)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l’ordine e l’osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.
2. Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.
3. Il Presidente, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l’esercizio dell’autonomia “organizzativa,” contabile e funzionale dell’Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell’1 agosto 2011)
Articolo 9
(Attribuzioni dei Vicepresidenti)
1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.
Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)
1. I Segretari Questori collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant’altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell’ordine nell’aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi. (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 293 del 6 febbraio 2018)
2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.
http://www.arcieretv.com/2020/02/regione-calabria-in-attesa-della-giunta.html
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