Reddito di Emergenza, da oggi via allle domande dal sito internet dell’Inps

Per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, entro il 30 giugno potranno ...


Per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, entro il 30 giugno potranno essere involtrate all'Inps le richieste per accedere al REm esclusivamente in modalità telematica o avvalendosi di un Patronato o di un Caf

Reddito di Emergenza, da oggi via allle domande dal sito internet dell’Inps
Reddito di emergenza, si parte. Con una nota, l'Inps fa sapere che a partire da oggi, le domande per il Reddito di Emergenza (REm) possono essere inoltrate all’Istituto utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet. «Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato, e anche dei Caf. Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il REm è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto. Che sono:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

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