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Peste suina in Calabria: ecco la “zona infetta”

Peste suina in Calabria: ecco la “zona infetta”
Per tutti i comuni ricadenti nella zona sono previsti divieto divieti tra cui quello di movimentare al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne

Peste suina in Calabria: ecco la “zona infetta”
Per tutti i comuni ricadenti nella zona sono previsti divieto divieti tra cui quello di movimentare al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne

A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) nelle carcasse di cinghiale rinvenute e dei risultati delle indagini effettuate, i casi comprovati di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati nei comuni di Cardeto, Reggio Calabria/S. Domenica, Covala/Bagnara Calabra e Reggio Calabria/Embrisi il Commissario alla Sanità e presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha disposto un’ordinanza.

Peste suina in Calabria: ecco la “zona infetta”
Per tutti i comuni ricadenti nella zona sono previsti divieto divieti tra cui quello di movimentare al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne


A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) nelle carcasse di cinghiale rinvenute e dei risultati delle indagini effettuate, i casi comprovati di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati nei comuni di Cardeto, Reggio Calabria/S. Domenica, Covala/Bagnara Calabra e Reggio Calabria/Embrisi il Commissario alla Sanità e presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha disposto un’ordinanza.



Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, e in considerazione dell’accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori, è stabilita la “zona infetta”, comprendente il territorio dei seguenti comuni: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico, Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, San Lorenzo e Roghudi. I Comuni ricadenti nella Zona infetta ―in collaborazione con l’Ente Parco dell’Aspromonte, ove coinvolto― con riferimento ai suini selvatici, attuano quanto segue:

Peste suina in Calabria: ecco la “zona infetta”
Per tutti i comuni ricadenti nella zona sono previsti divieto divieti tra cui quello di movimentare al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne

A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) nelle carcasse di cinghiale rinvenute e dei risultati delle indagini effettuate, i casi comprovati di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati nei comuni di Cardeto, Reggio Calabria/S. Domenica, Covala/Bagnara Calabra e Reggio Calabria/Embrisi il Commissario alla Sanità e presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha disposto un’ordinanza.



Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, e in considerazione dell’accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori, è stabilita la “zona infetta”, comprendente il territorio dei seguenti comuni: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico. Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo e Motta San Giovanni. San Lorenzo e Roghudi. I Comuni ricadenti nella Zona infetta ―in collaborazione con l’Ente Parco dell’Aspromonte, ove coinvolto― con riferimento ai suini selvatici, attuano quanto segue:


1.1 installazione della segnaletica in ingresso alle zone stesse, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all’uomo);


1.2 divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
Cod. Proposta 31072 Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.


1.3 segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul comportamento da adottare e numero telefonico da contattare);


1.4 raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali;


1.5 obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;


1.6 pubblicizzazione di numeri telefonici per la segnalazione ―sia in orario d’ufficio che fuori dall’orario di ufficio―di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;

1.7 divieto delle attività venatorie di qualsiasi tipologia;


1.8 possibilità di svolgere nelle aree agricole e naturali attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle autorità comunali, previo parere dell’Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza;

1.8.a. Relativamente alla misura di cui al punto 1.8, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2023, potrà essere concessa deroga alla stessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 2 all’Ordinanza predetta (Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona di restrizione II PSA) e previa adeguata attività formativa/informativa.

1.9 allestimento di dispositivi di cattura nel rispetto delle norme vigenti;

1.10 costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o
gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici;

1.11 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non
finalizzata all’abbattimento immediato degli stessi;

1.12 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di
carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;

1.13 divieto di utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini.


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